Legge Regionale 12 dicembre 1994, n. 41

Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo

Articolo 1 - Istituzione

  1. La regione Lombardia istituisce il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL) che ha la funzione di reintegrare il patrimonio bibliografico di settore e consentirne la consultazione a livello regionale, nel quadro degli indirizzi fissati dalla programmazione socio-sanitaria
     
  2. Ai fini della realizzazione del SBBL, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, nelle quali vengono definiti reciproci obblighi e garanzie, con le università e gli altri centri interessati.
     
  3. Il Sistema Bibliotecario è costituito:
    1. dalla biblioteca biomedica individuata come centro di riferimento regionale ai sensi del successivo art. 3;
    2. dalle altre biblioteche biomediche, individuate ai sensi del successivo art. 7, che ne costituiscono i poli decentrati.


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